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| La
Legge del 5 gennaio 1994, n. 36; “Disposizioni in materia di risorse
idriche” detta anche Legge Galli ha avviato una completa e profonda
ristrutturazione, a distanza di dieci anni ancora in corso, del comparto
dei servizi idrici in Italia. La legge esprime alcuni propositi generali:
La
legge nazionale demanda poi alle Regioni l’applicazione di
tali norme calandole nelle singole realtà |
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| L'Ambito
Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (ATO2) è costituito
dai Comuni individuati dalla Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n.
6 poi modificata dalla L.R. 31/99. Nell'ambito ricadono n. 112 Comuni :
L'ATO 2 dal punto di vista idrografico comprende la parte terminale del bacino del Tevere (sottobacini in destra a valle del Treia ed in sinistra a valle del Farfa), tutto il sottobacino dell’Aniene ed i bacini regionali del litorale dal f. Mignone ad Ardea ed il bacino Valle Sacco - Area Prenestina. In dettaglio i Comuni facenti parte dell'ATO
2 sono quelli riportati nel file allegato ( TABELLA
DEI COMUNI .doc ) insieme con i dati di estensione
delle superfici comunali e di popolazione residente, quest'ultimi desunti
dai Censimenti Istat 1991 e 2001. |
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| La
Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali
ricadenti nell'ATO 2 ai fini del S.I.I. è stata sottoscritta
il 9 luglio 1997. La Convenzione di Cooperazione è stata poi modificata nel tempo per tener conto di:
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| L’Autorità
d’Ambito dell’ATO 2 connessa alla Convenzione di Cooperazione
è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell’ATO
coordinata dal Presidente della Provincia di Roma. Alla Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie. La
Provincia di Roma svolge un ruolo di coordinamento dell'ambito, adotta
le iniziative ed i provvedimenti di competenza dell'Autorità o
decisi dalla Conferenza dei Sindaci e stipula, su delega e per conto
dei Comuni la Convenzione di Gestione. |
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| La Consulta d’Ambito è un organismo consultivo del Presidente della Provincia di Roma che esprime pareri non vincolanti su argomenti comunque inerenti il S.I.I. dell’ATO. |
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| La
Segreteria Tecnico Operativa è braccio tecnico dell’Autorità ed
ha, in sintesi e fermo restando i poteri decisionali della Conferenza
dei Sindaci, i compiti operativi connessi a: -
l’assistenza ai comuni dell’ATO; |
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| I
comuni dell'ATO, già nella Convenzione di Cooperazione, hanno scelto
di affidare la gestione del S.I.I. ad una società a prevalente
capitale pubblico ed hanno individuato il futuro gestore in ACEA, allora
Azienda Speciale del Comune di Roma, una volta che si fosse trasformata
in Società per Azioni. Il 26 novembre 1999 con delibera 1/99 la Conferenza dei Sindaci ha definito le modalità di partecipazione dei comuni alla società di gestione ed ha confermato ACEA S.p.A. soggetto affidatario della gestione del S.I.I. per il tramite di ACEA ATO 2. Il 24 maggio 2002 con delibera 1/02 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo della Convenzione di Gestione e dei suoi allegati ed inoltre la Conferenza ha affidato al Presidente della Provincia di Roma il mandato per la sottoscrizione della Convenzione di Gestione e la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di avviare il servizio idrico integrato entro e non oltre il 1° gennaio 2003. |
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I Comuni facenti parti dell’ATO 2, con esclusione di Roma, hanno acquisito una azione di Acea Ato 2 S.p.A. ed hanno aderito ad un patto di Sindacato di Voto per garantire l’espressione unitaria del loro voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di ACEA ATO2 S.p.A. ed hanno designato come loro rappresentante il Presidente della Provincia di Roma. Il Presidente della Provincia di Roma, in rappresentanza del Sindacato di Voto, ed ACEA S.p.A. ed il Comune di Roma, in qualità di maggiori azionisti di ACEA ATO2 S.p.A., in data 30 luglio 2002 hanno sottoscritto dei Patti Parasociali con i quali è stato dato un peso ai Comuni dell'ATO nelle assemblee ordinarie e straordinarie di ACEA ATO2 s.p.a. superiore al peso della loro partecipazione azionaria. |
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| Il
giorno 6 agosto 2002 è stata sottoscritta la Convenzione per l’affidamento
del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale
2 Lazio Centrale – Roma dal Presidente della Provincia di Roma,
in qualità di responsabile del coordinamento delle attività
dell’Autorità di Ambito, e dal Presidente della Acea Ato
2 S.p.A.. La Convenzione è costituita, oltre che dalla Convenzione stessa, da questi elaborati: 2.
DISCIPLINARE TECNICO |
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| La Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 prevede alcuni soggetti ed organismi a tutela e garanzia degli utenti del S.I.I. e ne definisce le competenze. Il Garante regionale del servizio idrico integrato che è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. La Consulta degli utenti e dei consumatori che è composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute dal comitato regionale utenti e consumatori (CRUC) di cui alla L.R. 44/92. L’Organismo di tutela degli utenti e dei consumatori (OTUC) che è istituito dalla provincia che svolge le funzioni di coordinamento d'ambito. |
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| La presa in carico dei servizi dei Comuni e dei Consorzi da parte di Acea Ato 2 S.p.A. avviene gradualmente nel tempo secondo tempistiche previste nella Convenzione di Gestione e definite dalla Conferenza dei Sindaci. |