Qualità delle acque distribuite
ll 25 dicembre 2003 sono entrati definitivamente in vigore i limiti di accettabilità dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano fissati dal D. Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 in recepimento della direttiva Europea 83/98/CE. Il D.Lgs. 31/01 impone dei requisiti per le acque distribuite più severi di quelli previsti dal superato DPR 236/88. Le acque distribuite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato nell' ATO 2 presentano requisiti qualitativi conformi, e spesso superiori, alla normativa vigente; solo in sporadici casi le analisi hanno evidenziato alcune difformità. |
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La non conformità al D.Lgs. 31/01 si riscontra specialmente in quei Comuni siti in aree di origine vulcanica a causa della presenza di sostanze naturali nei substrati geologici.La normativa definisce le modalità con le quali devono essere effettuati i controlli sia da parte del Gestore (controlli interni) che da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente (controlli esterni) sulla base dei programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione. |
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Nella pratica corrente Acea ATO 2 S.p.A. esegue controlli in numero superiore a quelli previsti dalla normativa. L'Azienda Unità Sanitaria Locale interessata, comunica al Gestore l'avvenuto superamento dei requisiti qualitativi minimi e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco del Comune interessato l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del valore del parametro fuori norma e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate. Il Sindaco, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, l'Autorità d'Ambito ed il Gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza. |
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Il Gestore, sentite l'Azienda Unità Sanitaria Locale e l'Autorità d'Ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate. Qualora non sia possibile ripristinare immediatamente la qualità delle acque erogate il Gestore presenta richiesta di deroga alla Regione, accompagnata da un Piano degli interventi necessari per eliminare le cause del deficit di qualità. |
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La Regione può stabilire deroghe ai valori di parametro entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) stabiliti dal Ministero della Sanità con decreto, da adottare di concerto con il Ministero dell'Ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. Il Gestore, ottenuta la deroga dalla Regione, adotta tutte le azioni correttive necessarie al rientro, sviluppando e attuando il Piano di interventi per la risoluzione dell'emergenza idrica, già allegato alla richiesta di deroga. |
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Le deroghe vengono concesse con una scadenza temporale fissata dal Ministero della Sanità. Se il periodo di deroga non risulta sufficiente a completare l'attuazione dei provvedimenti di ripristino della qualità dell'acqua, il Ministero della Sanità, dopo aver verificato i risultati conseguiti sei mesi prima della scadenza della deroga, può dare concessione alla Regione di prolungare la deroga per un arco temporale definito che dovrà, comunque, essere inferiore ai tre anni. |
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Difformità dal D.Lgs. 31/01 nei Comuni gestiti da Acea ATO 2 S.p.A |
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