Chi progetta e realizza le opere

La Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato prevede che le opere attinenti il servizio (acquedotti, reti di distribuzione di acqua potabile, fognature e depuratori di acque di scarico di insediamenti civili) possano essere realizzate:
 

- dal Gestore del S.I.I. che anticipa le spese per la progettazione e la costruzione delle opere per poi recuperarle tramite i successivi proventi tariffari;

- dal Gestore del S.I.I. con fondi pubblici senza, ovviamente, alcun recupero dai proventi tariffari;

- direttamente dagli Enti Locali dell’ATO interessati.

Gli investimenti nella Convenzione di Gestione

 

Gli investimenti nel Piano d’Ambito allegato alla Convenzione di Gestione sono stati individuati come previsione di spesa vincolante per il Gestore e non come interventi puntuali da realizzare.

I fabbisogni economici complessivi previsti nel Piano d’Ambito per le opere da realizzare sono:

nuove opere mantenimento a nuovo totale
1.165 milioni di euro 2.645 milioni di euro 3.810 milioni di euro

Il piano degli interventi inserito nel Piano d’Ambito prevede investimenti (nuove opere + mantenimento a nuovo) pari a 2.066 milioni di euro.

L’adozione di un importo di investimento inferiore a quello necessario:

- ha consentito di contenere l’incremento tariffario nei limiti imposti dal Metodo Normalizzato ed ha permesso di salvaguardare la sostenibilità finanziaria del Piano degli Investimenti (ciò nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 11 della Legge 36/94);

- comporta la necessità di reperire finanziamenti pubblici o, in alternativa, di rivedere in futuro la tariffa idrica.

Al completamento della presa in carico di tutti i servizi dell’ATO è prevista una revisione straordinaria del Piano d’Ambito; in tale sede le opere da realizzare nei sei anni successivi, grazie alle conoscenze nel frattempo raggiunte, saranno individuate in maniera univoca.

Successivamente a regime le previste revisioni ordinarie del Piano d’Ambito ogni sei anni aggiorneranno il piano degli interventi.

Inoltre è prevista, entro il primo trimestre di ciascun triennio (2006, 2009, …) dall’avvio del S.I.I., una verifica della tariffa idrica e l’adozione di conguagli per tener conto di quanto accaduto nel triennio precedente.

La Convenzione prevede nel periodo transitorio, ovvero nell’intervallo di tempo che va dall’inizio della gestione del S.I.I. alla stesura della prima revisione straordinaria del Piano d’Ambito, che si realizzino gli investimenti definiti urgenti così come definiti dall’A.ATO, ovvero:

a) le fognature ed i depuratori;
b) gli interventi per la risoluzione delle emergenze idriche;
c) gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti;
d) gli investimenti per la realizzazione del Sistema Informativo;
e) la realizzazione di allacci idrici e fognari;
f ) l’installazione dei contatori;
g) gli interventi non prevedibili ed improcrastinabili.

Tra queste opere sono poste in essere dapprima quelle relative ai servizi già presi in carico e quelle già dotate di progetto.

I compiti dell’A.ATO e del Gestore

L’Autorità d’Ambito ed il Gestore hanno il compito comune di realizzare tutti gli investimenti necessari per estendere ed assicurare una elevata qualità del servizio, ovvero il rispetto della carta dei servizi e delle norme, su tutto il territorio dell’ATO. Tutto ciò limitando al massimo le spese a parità di interventi eseguiti ed assicurando la sostenibilità della tariffa da parte degli utenti e dell’impegno finanziario da parte del Gestore.

In particolare sono compiti dell’Autorità:

- nel periodo transitorio approvare l’inserimento nel piano degli interventi delle opere individuate dal Gestore;

- a regime aggiornare periodicamente il Piano d’Ambito con una puntuale individuazione degli interventi da realizzare negli anni successivi;

- controllare in continuo gli investimenti eseguiti o da eseguire;

- monitorare anche gli investimenti per opere idriche ed igieniche nell’ATO non afferenti alla tariffa idrica al fine di rendere disponibile il quadro esaustivo di tutte le iniziative in corso sul territorio dell’ATO (investimenti autonomi degli Enti Locali ed investimenti realizzati dal Gestore con fondi di terzi);

e sono compiti del Gestore:

- nel periodo transitorio individuare e proporre all’Autorità gli investimenti da realizzare;

- realizzare le opere a regola d’arte e nel rispetto delle leggi e norme esistenti;

- redigere gli studi previsti in Convenzione.

L’individuazione degli interventi nel periodo transitorio

Per quanto premesso, Acea ATO 2 mano a mano che procede all'acquisizione dei servizi di un Comune ed, a partire dalle opere da realizzare individuate in prima istanza in sede di Convenzione di Gestione, provvede:

1. a prendere atto delle opere in fase di realizzazione a cura del Comune in questione a seguito di un autofinanziamento o per finanziamento di altro Ente;

2. ad aggiornare i progetti esistenti o a redigere la progettazione ex novo delle opere già individuate e quindi ad avviarne la realizzazione;

3. a redigere uno studio per l’individuazione degli interventi verificando ed integrando le conoscenze pregresse con le nuove conoscenze provenienti dalla gestione diretta del servizio (vedi art. 3 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione).

Dai risultati degli studi, di cui al precedente punto 3, può accadere che si evidenzi la possibilità di ottimizzare interventi già individuati o l’esigenza di nuovi interventi precedentemente non previsti.

Acea Ato 2 S.p.A. comunica gli interventi da realizzare all’Autorità d’Ambito che provvede ad inserirli nel Piano degli Interventi in essere, ovvero ad autorizzarne il finanziamento con i proventi tariffari. Il Piano degli Interventi è quindi un documento continuamente aggiornato.

La casistica degli investimenti a carico del Gestore

La casistica degli investimenti a carico del Gestore ed afferenti alla tariffa idrica è riconducibile a quanto appresso descritto.

1 - appalti non ripetitivi: a questa voce sono riconducibili tutte le spese per la progettazione, la costruzione e le attività di ingegneria connesse alla realizzazione di nuove opere o al rinnovo di opere esistenti. Ciascuna di queste opere è ben individuata ed oggetto di un appalto ad hoc.

2 - appalti ripetitivi: a questa voce fanno parte gli appalti di manutenzione straordinaria e di integrazione di reti ed impianti (per la realizzazione di opere minori non appaltate con apposite gare) che fanno capo ad affidamenti in cui sono definiti l’importo complessivo e la tipologia dei lavori individuati volta per volta sulla base delle specifiche necessità (tra gli appalti ripetitivi sono ricomprese anche attività di manutenzione ordinaria che sono contabilmente distinte).

3 – studi e piani: il Gestore, a norma di convenzione, deve realizzare studi di ordine generale che riguardano la riduzione delle perdite, l’attenuazione dei rischi e i piani di emergenza.

4 – finanziamenti per opere realizzate da terzi: sono le opere realizzate dagli Enti Locali in toto o parzialmente con fondi, trasferiti ad hoc dal Gestore, provenienti dalla tariffa del S.I.I. (ciò e possibile in casi eccezionali per i Comuni i cui servizi non siano già stati trasferiti ad ACEA ATO 2).

5 – investimenti non attinenti a studi, progetti e realizzazione di opere: sono gli investimenti relativi all’acquisizione di mezzi strumentali necessari ai compiti gestionali.

I consuntivi degli investimenti realizzati

Gli investimenti realizzati dal Gestore, così come desumibili dai Bilanci ufficiali, sono compendiati nelle tabelle “Consuntivo degli investimenti realizzati da Acea Ato 2 S.p.A. e finanziati con la tariffa”, dove sono riportati tutti gli investimenti di cui al punto precedente, suddivisi per competenza geografica (investimenti che interessano il Comune di Roma e/o tutti gli altri Comuni dell’ATO 2) e per tipologia di investimento (mezzi strumentali, sistema informativo, e le diverse opere tipiche del S.I.I.):
 

 

 

Gli interventi con finanziamenti pubblici

Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono realizzati dal Gestore o da un Ente Locale dell’ATO. In entrambi i casi questi investimenti non concorrono alla formazione della tariffa idrica.

Per questi investimenti la Convenzione di Gestione prevede una attività di pianificazione in capo all’Autorità d’Ambito ed una attività di verifica dei contenuti tecnici e di corretta esecuzione in capo al Gestore.

A questo proposito la Regione Lazio ha modificato l’art. 19 “Programmazione interventi” della Legge 6/96 dando un ruolo specifico all’Autorità d’Ambito nelle operazioni di finanziamento regionali degli interventi previsti nel Piano d’Ambito.